Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2007
Anche per l'anno 2007 sono in vigore le stesse aliquote vigenti nel 2006, e cioè:
- Abitazione principale: 4,5 per mille - detrazione € 103,29
- Terreni agricoli: 5 per mille
- Aree fabbricabili: 5 per mille
- Altri fabbricati: 5 per mille
Il valore delle aree fabbricabili, in base al vigente Regolamento Comunale, è il seguente:
- ZONA A: € 110,00 a mq
- ZONA B: € 130,00 a mq
- ZONA C (lottizzata): € 120,00 a mq
- ZONA C (non lottizzata): € 30,00 a mq
- ZONA D (artigianale, industriale): € 55,00 a mq
L'importo minimo dovuto per anno è pari a € 2,07.
Con i versamenti in euro non esistono più gli arrotondamenti sugli importi dovuti per cui il versamento dovrà essere effettuato al centesimo di euro.
Il pagamento dell'ICI può essere eseguito in due rate, con le seguenti modalità:
- Acconto: entro il 16 giugno 2007, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente (2005);
- Saldo - entro il 16 dicembre 2007, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2007 in unica soluzione, da corrispondere entro il 16 giugno 2007.
Sono in fase di distribuzione, mediante il servizio postale, i bollettini di c.c.p. necessari per il pagamento.
Si prega di utilizzare esclusivamente tali bollettini, affinché l'ufficio tributi prenda atto nel più breve tempo possibile che il pagamento è stato effettuato.
Obbligo di presentare la dichiarazione ICI
Si coglie l'occasione per rammentare che il contribuente ha l'obbligo di presentare la dichiarazione ICI, entro la data dell'anno successivo in cui scade la presentazione della dichiarazione dei redditi, su apposito modulo, qualora nel corso dell'anno precedente a quello di presentazione, si siano verificate le seguenti situazioni:
- gli immobili sono stati trasferiti, cioè sono stati comprati o venduti;
- gli immobili sono stati oggetto di costituzione o estinzione di uno dei diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) ovvero un diritto di locazione finanziaria;
- gli immobili hanno perduto o hanno acquisito il diritto all'esenzione o all'esclusione dal pagamento del tributo;
- gli immobili hanno cambiato caratteristiche (ad esempio, terreno agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa; area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato o, al contrario, fabbricato divenuto area fabbricabile; fabbricato la cui rendita catastale deve essere cambiata a seguito di modificazioni strutturali; unità immobiliare urbana divenuta abitazione principale o che, viceversa, non costituisce più un'abitazione principale; costruzione rurale che ha perduto i requisiti di ruralità);
- il valore dell'area fabbricabile è variato;
- i fabbricati (il cui valore deve essere determinato sulla base del criterio contabile) sono stati oggetto di locazione finanziaria, nel senso che è avvenuta la stipula del contratto di leasing;
Per gli eredi è consentito a uno qualsiasi degli stessi di presentare la dichiarazione o la denuncia in forma congiunta, purché vengano indicati tutti i contitolari.
Obblighi nei confronti del Catasto
Vi è l'obbligo infine, secondo il RDL 13 Aprile 1939 n. 652, di dichiarare in catasto le unità immobiliari di nuova costruzione, quelle già censite che hanno subito variazioni nonché per gli immobili che dalla categoria degli esenti passano a quelli soggetti ad imposta. Il termine attualmente previsto è di 30 giorni che decorre dalla data in cui:
- L'immobile è divenuto agibile o comunque utilizzato per l'uso per il quale è stato costruito, per le nuove costruzioni;
- Le variazioni sono state completate, per le unità censite che hanno subito variazioni;
- I requisiti per l'esenzione delle imposte sono venuti meno;
Nel caso di omessa o ritardata dichiarazione è applicabile una sanzione amministrativa da Euro 258,00 (importo minimo) a Euro 2.066,00 (importo massimo).
Ulteriori informazioni
Per ulteriori chiarimenti l'Ufficio Tributi è aperto al pubblico secondo i seguenti orari:
- Martedì e Giovedì dalle 16.00 alle 18.00
- Lunedì Mercoledì e Venerdì dalle 10.30 alle 12.30