Il Consiglio dei Ministri (seduta del 21.05.2008) ha stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2008, non è più dovuta l'ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (D.L. n. 93 del 27.05.2008 - Ministero delle Finanze).
L'esclusione riguarda l'abitazione principale e le abitazioni equiparate dai regolamenti comunali (per es. quelle concesse in uso gratuito a parenti di primo grado oppure tenute a disposizione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e sanitari). L'esclusione si estende alle pertinenze, mentre non si applica alle abitazioni di categoria catastale A1, A8, A9.
La nuova norma si rende già applicabile in sede di acconto 2008:
Chi ha ricevuto a casa i bollettini inviati dal Comune per il pagamento dell'ICI 2008, non dovrà tenerne conto se proprietario unicamente dell'abitazione principale; chi possiede immobili diversi (terreni, aree, altri fabbricati) può utilizzarli come di consueto.