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Nuove norme in materia di certificati
e dichiarazioni sostitutive

A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni dell'art. 15 della Legge n. 183/2011, dal 1° gennaio 2012, è vietato agli uffici pubblici rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni (Stato, Regioni, Province, Comuni, ASL, Camere di Commercio, Prefettura, Questura, INPS, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Scuole, ecc.) o ai privati gestori di servizi pubblici (Enel, Poste Italiane, Gestori Telefonici, ecc.).

Le certificazioni su stati, qualità personali e fatti, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, sono sempre sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà (articoli 46 e 47 DPR 445/2000). In tali "autocertificazioni", l'interessato deve fornire gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione restano valide e utilizzabili solo nei rapporti con i privati. Su tali certificazioni dovrà essere apposta la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi", in mancanza della quale il certificato è nullo.

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