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UFFICIO DEL REGISTRO
di SANLURI
Registrato a Sanluri addì 20 Giugno 1871
n. 135, registrato atti privati vol. 4°
Esatto lire cento ed otto
Il Ricevitore
firma illeggibile
Verbale di cessione e di consegna cheil signor Ricevitore del Registro a nome dell'Amministrazione del Fondo per il Culto fa al signor Sindaco del Comune di Villasor.
Premesso che il Municipio di Villasor con Deliberazione 5 Maggio 1867 e successiva del 21 detto mese chiedeva la Cessione del fabbricato ed annesse parti redditizie dell'ex Convento dei P. P. Cappuccini di quel Comune. Che medesimi Uffici fin dall'Aprile l867 mediante cessione provvisoria del Convento in discorso avvenuta il 25 detto mese come da verbale firmato per il Sindaco già parte stati impiantati;
Che l'Amministrazione del fondo per il Culto con dispaccio del:
9 7bre 1867 n. 2344, 49391, ha autorizzato l'Amministrazione del Demanio di addivenire alla cessione in discorso che per cagione non ebbe finora effetto.
Il sottoscritto Ricevitore di questo Ufficio di Registro a nome e per conto dell'Amministrazione del Fondo per il Culto:
Articolo 1°
Cede e consegna al Signor Sindaco di Villasor quale rappresentante del medesimo Comune il fabbricato, adiacenze, del Convento dei soppressi P. P. Cappuccini con tutti i diritti, obblighi, le ragioni, azioni, nonché le servitù attive e passive di qualsiasi natura i medesimi inerenti e di spettanze dell'i-indicato Ente soppresso sotto riserva però di quanto viene specificato nell'art. 8 del presente.
L'immobili ceduti si compongono:
Del fabbricato del Convento già destinata per abitazione dei membri e che facevano parte della famiglia religiosa avente incatasto il n. 6944.
Della Chiesa annessa al fabbricato medesimo al n 6945 di Mappa con facoltà al Municipio cessionario di chiudere o tener aperta al Culto la Chiesa stessa.
Delle adiacenze redditizie portanti i n. di Mappa 6944 e 6947 della rendita catastale di lire centosessantasei e C.mi trentacinque, denominate Orto dei Cappuccini annesso al Convento.
Articolo 2°
Tale cessione o consegna viene fatta nella condizione attuale dei beni senzachè il governo e specialmente l'Amministrazione del Fondo per il Culto siano per qualsiasi modo, atto o fatto tenuti a rispondere delle disposizioni d'ordine amministrativo od economico da essi.
Articolo 3°
Il cessionario Municipio formalmente assume in conseguenza della cessione stessa tutti gli obblighi imposti dalla citata Legge 7 Luglio 1866 ed inspecial modo quello di pagare e di rimborsare le spese occorse per l'immobili ceduti da qualunque persona siano ancora queste pretese, come pure di pagare le passività di qualsiasi natura che ______________per mancanza od insufficienza di altri cespiti-redditizi sull'Ente in discorso.
Articolo 4°
Il cessionario si obbliga assolutamente di convertire i locali col presente atto ceduti nell'uso per cui vennero addimandati, cioè per destinare il fabbricato ad uso d'Uffici Comunali ed impiantarvi eziandio una scuola agraria. Se la destinazione designata non avrà effetto la cessione presente si intenderà sciolta di pien diritto colla semplice notizia ufficiale del fatto che saranno per dare le Autorità locali qualsiasi, senza che l'Amministrazione del Fondo per il Culto s'intenda per nulla obbligata al pagamento delle spese che potrebbero essere già fatta dal Cessionario per restauri, abbellimenti od altro ai medesimi eseguiti.
Articolo 5°
Sono esclusi dalla cessione tutti i mobili, ed oggetti d'arte, libri e simili che l'Amministrazione avrà sempre facoltà di ritirare ed esportare per farne l'uso che più sarà conveniente, ancorché gli oggetti d'arte che per caso si trovano negli immobili ceduti possono ravvisarvi immobili per destinazione.
Articolo 6°
Il cessionario assume nella più ampia forma il rilievo tanto del Governo che dell'Amministrazione del Fondo per il Culto da qualsiasi domanda o molestia che per qualsiasi causa o fatto possa essere mossa da qualsivoglia persona anche in dipendenza di spese fatte per riparazioni, miglioramenti ecc.
Articolo 7°
Il cessionario si obbliga anche di pagare direttamente ai creditori, dietro ordine dell'Amministrazione, i debiti, gli oneri e le passività a senso dell'art. 30 della Legge 7 Luglio 1866.
Articolo 8°
Nella presente cessione resta eziandio compresa la Chiesa annessa al fabbricato del Convento in questione, ma però si intendono dalla medesima esclusi i legati più richiesti dal Cessionario, all'adempimento dei quali spetta solamente all'Amministrazione del Fondo per il Culto provvedere.
Al Municipio resta accordata piena libertà di chiudere o tenere aperta al culto la Chiesa medesima, rimanendo in quest'ultimo caso a suo carico esclusivo le spese necessarie per l'Ufficiatura, per la quale quando fosse scelto un religioso della disciolta corporazione, questi dovrà prima d'entrare in funzione svestire l'abito monastico.
Articolo 9°
Al cessionario Municipio vengono consegnati i mobili ed arredi sacri descritti nel presente, coll'obbligo però di effettuare l'immediata restituzione ogni qualvolta si verificasse il caso che la Chiesa venisse chiusa al pubblico culto.
Articolo 10°
Il cessionario non potrà sotto qualsiasi titolo richiamare ad abitare nel Convento gli ex Frati, ricostituendo in tal guisa di fatto la religiosa famiglia soppressa.
Articolo 11°
Per gli adiacenti parti redditizie situate entro la clausura e col presente cedute, a senso dell'art. 20 della Legge 7 Luglio 1866, il Comune si obbliga di corrispondere fedelmente ed esattamente il prescritto annuo canone di £ 150, redimibile al 5 %.
Articolo 12°
Tutte le spese della cessione ed altre di qualsivoglia natura sono a carico del Cessionario.
Di tutto quanto sopra nell'anno, mese e giorno in capo al presente indicati, se ne redige il presente processo Verbale sottoscritto dal Sindaco del Comune di Villasor cessionario Sig. Michele Vaquer e dal Ricevitore del Distretto di Sanluri Sig. Bianco Vincenzo
Il ff (facente funzioni)di Sindaco di Villasor M. Vaquer
Il Ricevitore Reggente Bianco
Il presente contratto fu approvato e reso esecutivo dall'Amministrazione del Fondo per il Culto il 29 Aprile 1871.
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