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Eugenio Principe di Savoja-Carignano luogotenente generale di S. M. Vittorio Emanuele II per grazia di dio e per volontà della nazione re d'italia
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduta la Legge del 28 giugno 1866, n° 2987, colla quale il Governo del Re ebbe facoltà di pubblicare ed eseguire come Legge le disposizioni già votate dalla Camera elettiva sulle Corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto col Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Decreto Regio n. 3036 del 7 luglio 1866
per la soppressione delle Corporazioni religiose
Soppressione delle Corporazioni religiose
Art 1 Non sono più riconosciuti nello Stato gli Ordini, le Corporazioni e le Congregazioni regolari e secolari, ed i Conservatori e Ritiri, i quali importino Vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico.
Le case e gli stabilimenti appartenenti agli Ordini, alle Corporazioni, alle Congregazioni ai Conservatori e Ritiri anzidetti sono soppressi .
b) Trattamento economico per i membri delle Corporazioni soppresse
Art. 2 I membri delle Corporazioni soppresse godono del pieno esercizio di tutti i diritti civili e politici.
Art. 3 Un trattamento economico diverso a seconda della posizione gerarchica viene garantita a i religiosi ed alle religiose, i quali prima del 18 gennaio 1864 avessero fatta nello Stato regolare professione di voti solenni e perpetui, e che, alla pubblicazione di questa Legge, appartengono a Case religiose esistenti nel Regno, ai quali è concesso un annuo assegnamento. Per es. per i sacerdoti facenti parti degli Ordini possidenti che hanno compiuto 60 anni è previsto un assegnamento di lire 600, mentre per quelli degli Ordini mendicanti la somma è di sole lire 250.
Agli inservienti e alle inservienti addetti da un decennio ad un Convento esistente nel Regno è stato accordato per una sola volta un sussidio di lire 100; a quelli che vi sono addetti da tempo minore, ma anteriormente al 18 gennaio 1864, un sussidio di lire.
Art 4 L' annuo assegnamento può variare in caso di grave ed insanabile infermità dei Religiosi soppressi.
Art 5 Le Monache che all'epoca della loro professione religiosa avessero portato una dote al Monastero potevano scegliere tra l'assegno annuo ed una pensione vitalizia regolata sul capitale pagato in ragione della loro età oppure potevano recuperare la propria dote nel caso avessero emesso la loro regolare professione dopo il 1864.
c) Incameramento dei beni
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Art. 11 I beni interessati al trasferimento al Demanio dello Stato sono tutti i beni mobili e immobili, i terreni, fabbricati, oggetti d'arte, archivi, biblioteche, strumenti scientifici, monumenti e oggetti di valore preziosi per antichità
L'intero patrimonio delle Corporazioni religiose soppresse passa al Demanio dello Stato coll'obbligo d'inscriverne a favore del fondo per il culto, con effetto dal giorno della presa di possesso, una rendita del 5 per cento della rendita accertata e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta, fatta deduzione del 5 per cento per ispese d'amministrazione.
I beni immobili di qualsiasi altro ente morale ecclesiastico, eccettuati quelli appartenenti ai benefizi parrocchiali e alle chiese ricettizie, saranno pure convertiti per opera Stato, mediante iscrizione in favore degli enti morali, cui i beni appartengono, in una rendita del 5 per cento, eguale alla rendita accertata e sottoposta come sopra al pagamento tassa di manomorta.
Con Legge speciale sarà provveduto al modo di alienazione dei beni trasferiti allo per effetto della presente Legge.
Art. 13 Si rende necessario un censimento dei beni. I superiori ed amministratori delle Case religiose e delle Corporazioni e Congregazioni regolari e secolari e dei Conservatorii e Ritiri e gli investiti ed amministratori degli altri enti morali dovranno denunziare al Delegato alla presa di possesso, entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della presente Legge, l'esistenza dell'ente e dei membri che a questo appartengono al momento della soppressione e dell'assunzione in servizio e la età di ciascun membro, e dovranno notificare tutti i beni stabili e mobili e tutti i crediti e debiti ad esso spettanti.
Dovranno altresì intervenire agli atti d'inventario e presentare tutti gli altri documenti, che saranno richiesti dagli agenti incaricati della esecuzione della presente Legge.
Sono previste severe punizioni pecunarie o la perdita della pensione ai contravventori, ai falsificatori o a chiunque occultasse o sottraesse qualsiasi oggetto o documento appartenente alle Corporazioni soppresse. Il rifiuto, il ritardo all'osservanza di questi obblighi, l'alteramento e la falsità delle indicazioni richieste, il trafugamento, la sottrazione e l'occultamento di qualunque oggetto o documento spettante alle Case religiose, Congregazioni od agli enti morali suindicati, sarà punito con una multa da lire 100 a lire 1000, a carico dei contravventori e dei complici, e colla perdita dell'assegnamento della pensione, dell'usufrutto o della porzione di proprietà, che potesse spettare al contravventore medesimo, oltre alle altre stabilite dalle vigenti Leggi .
Art. 18 Alcuni beni costituiscono eccezione in quanto non possono essere incamerati dallo Stato :
Sono eccettuati dalla devoluzione al Demanio e dalla conversione:
1° Gli edifizi ad uso di culto che si conserveranno a questa destinazione, in uno coi quadri, statue, mobili ed arredi sacri che si trovano;
2° Gli episcopi, i fabbricati dei seminari e gli edifizi inservienti ad abitazione degli investiti degli enti morali, cogli orti, giardini e cortili annessi, e gli edifizi inservienti ad abitazione delle religiose, finché duri l'uso temporaneo a queste concesso;
3° i fabbricati dei conventi soppressi, pei quali è provvisto cogli articoli 20 e 21;
4° I beni delle cappellanie laicali e dei benefizi di patronato laicale o misto;
6° I mobili e gli effetti necessari all'uso personale di ciascun membro delle Corporazioni soppresse;
6° I libri, i manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, oggetti d'arte, mobili inservienti al culto, quadri, statue, arredi sacri che si troveranno negli edifizi appartenenti alle Corporazioni religiose soppresse, per la cui destinazione si provvede coll'articolo 24;
7° Gli edifizi colle loro adiacenze e coi mobili, dei quali è parola nell'articolo 33.
Nondimeno gli Agenti della pubblica Amministrazione prenderanno possesso, nel termine assegnato dall'art. 7, anche degli edifizi inservienti ad abitazione delle religiose e dei beni indicati ai numeri 3, 6 e 7 del presente articolo .
Art. 19 I beni mobili che, pei titoli legittimi, si trovino destinati alla cura degli infermi o alla pubblica istruzione elementare o secondaria sono destinati ai Comuni a cui appartengono le Case religiose soppresse.
I Comuni però dovranno farne domanda entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente Legge e conservare la destinazione dei beni, o sostituirne altra equivalente con approvazione governativa, sotto pena di decadenza a favore del fondo del culto. Di questi beni i Comuni dovranno pagare le rendite dovute al Fondo per il Culto.
Art. 20 I fabbricati dei conventi soppressi da questa e dalle precedenti Leggi, quando sieno sgombri dai religiosi, saranno conceduti ai Comuni ed alle Province, purché ne sia fatta dimanda entro il termine di un anno dalla pubblicazione di questa Legge, e sia giustificato il bisogno e l'uso di scuole, di asili infantili, di ricoveri di mendicità, di ospedali, o di altre opere di beneficenza e di pubblica utilità nel rapporto dei Comuni e delle Province.
Tale concessione non avrà luogo per quei fabbricati che al giorno della pubblicazione questa Legge si trovassero occupati dallo Stato per pubblico servizio, o che potessero essere adattati a locali di custodia di carcerati.
Sono esclusi le parti dei fabbricati che sono destinati ad uso produttivo di rendita, a meno che i Comuni e le Province non si impegnino a pagare la stessa rendita redimibile al 5%.
Art. 21 Saranno definitivamente acquistati allo Stato, alle Province ed ai Comuni gli edifizi monastici destinati agli usi indicati nell'articolo precedente e già concessi in esecuzione delle leggi anteriori di soppressione.
Dal primo gennaio 1867 in poi non decorrerà ulteriore canone od affitto annuo che per dette concessioni si fosse stipulato, salvo gli altri obblighi assunti in occasione della concessione o inerenti agli edifizi concessi .
Art. 24 Tutti i libri e manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi , i monumenti, gli oggetti d'arte e preziosi per antichità che si trovano negli edifizi appartenenti alle Case religiose sono devoluti a pubbliche biblioteche od ai musei nelle rispettive Province, mediante decreto del Ministro dei culti, previi gli accordi col Ministro della Pubblica istruzione.
I quadri, le statue, gli arredi e molti mobili inservienti al culto saranno conservati all'uso delle chiese ove si trovano .
Art. 33 Il Governo provvederà alla conservazione delle adiacenze, biblioteche, archivi, oggetti di arte, Strumenti scientifici e simili delle Badie di Montecassino, della Cava dei Tirreni, di San Martino della Scala, di Monreale, della Certosa presso Pavia e di altri simili stabilimenti ecclesiastici distinti per la monumentale importanza e pel complesso dei tesori artistici e letterari.
La spesa relativa sarà a carico del fondo del culto.
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